(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 50 del 12 settembre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga La seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Con la presente legge la Regione disciplina l'esercizio delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro ad essa conferiti dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, favorendone l'integrazione con le funzioni ed i compiti in materia di formazione, istruzione ed orientamento professionale; definisce altresi' i principi ed i criteri per l'organizzazione del sistema regionale dei servizi integrati per l'impiego. 2. Sono definiti servizi integrati per l'impiego tutte quelle attivita' di informazione, orientamento, consulenza, aiuti, anche d'ordine finanziario, resi dal sistema regionale e diretti a: a) incrementare l'occupazione, anche attraverso l'individuazione di nuove forme, modalita' e settori di lavoro; b) sostenere e favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro; c) individuare e monitorare i caratteri sia qualitativi che quantitativi del mercato del lavoro. 3. Al fine di perseguire la massima resa complessiva in termini di qualificazione dell'offerta di lavoro e di crescita dell'occupazione, l'organizzazione del sistema regionale dei servizi per l'impiego si ispira al principio della sussidiarieta' istituzionale tra regione, province, comuni ed altri enti locali e al principio della concertazione con le parti sociali.