(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n.
                                 50
                       del 12 settembre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
La seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
  1.  Con  la  presente legge la Regione disciplina l'esercizio delle
funzioni e dei compiti relativi  al  collocamento  e  alle  politiche
attive  del  lavoro  ad  essa  conferiti  dal  decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, favorendone l'integrazione con le funzioni  ed
i  compiti  in  materia  di  formazione,  istruzione  ed orientamento
professionale;  definisce  altresi'  i  principi  ed  i  criteri  per
l'organizzazione  del  sistema  regionale  dei  servizi integrati per
l'impiego.
  2. Sono definiti  servizi  integrati  per  l'impiego  tutte  quelle
attivita'  di  informazione,  orientamento,  consulenza, aiuti, anche
d'ordine finanziario, resi dal sistema regionale e diretti a:
   a) incrementare l'occupazione, anche  attraverso  l'individuazione
di nuove forme, modalita' e settori di lavoro;
   b)  sostenere  e  favorire  l'incontro  tra  domanda ed offerta di
lavoro;
   c) individuare  e  monitorare  i  caratteri  sia  qualitativi  che
quantitativi del mercato del lavoro.
  3.  Al fine di perseguire la massima resa complessiva in termini di
qualificazione dell'offerta di lavoro e di crescita dell'occupazione,
l'organizzazione del sistema regionale dei servizi per  l'impiego  si
ispira  al  principio della sussidiarieta' istituzionale tra regione,
province,  comuni  ed  altri  enti  locali  e  al   principio   della
concertazione con le parti sociali.